IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerato  che  la  mattina dell'11 aprile del 1991, a seguito di
una  serie  di  esplosioni,  e'  affondata a circa quattro miglia dal
porto  petroli  di  Genova  Voltri  la  petroliera  VLCC  Haven, nave
cisterna  di  grandissime dimensioni adibita al trasporto di greggio,
provocando  il piu' grave fenomeno di inquinamento da idrocarburi mai
avvenuto  nel Mediterraneo, interessando in modo particolare le acque
marine ed i fondali della costa ligure da Genova a Savona;
  Considerato,   inoltre,   che  al  momento  del  suddetto  disastro
ambientale  nelle cisterne della super petroliera Haven erano stivate
circa  144  mila  tonnellate  di  petrolio greggio Heavy Iranian Oil,
oltre al combustibile (fuel oil e diesel per un totale di circa 9.200
tonnellate)  occorrente  per  la  propulsione  della  nave e all'olio
lubrificante (piu' di 230 tonnellate);
  Considerato,  altresi',  che successivamente all'affondamento della
Haven,   il   relitto   principale   e'  stato  oggetto  di  numerosi
accertamenti  che  hanno  constatato importanti danni strutturali del
relitto prodotti dalle esplosioni e dalle deformazioni termoplastiche
conseguenti all'incendio, nonche' dagli effetti corrosivi dovuti alla
lunga  permanenza  in  mare, ed oggetto di interventi di bonifica che
hanno,   solo   in   parte,   consentito  il  recupero  del  cospicuo
quantitativo  di idrocarburi presente per la quasi totalita' entro le
strutture del cassero di poppa;
  Tenuto conto che dai predetti accertamenti sono emersi elementi che
attestano  la  persistenza  di alcuni effetti nocivi, derivanti dalla
presenza di notevoli quantita' di idrocarburi tuttora all'interno del
relitto  principale e di migliaia di tonnellate di catrame depositate
sul  fondale marino, in grado di provocare, laddove non si intervenga
con una puntuale e definitiva attivita' di bonifica, gravissimi danni
all'ambiente  circostante  con  inevitabili  ricadute  per l'economia
della  zona  dovute  al grave pregiudizio per le attivita' turistiche
dell'area;
  Tenuto    conto,    pertanto,   della   necessita'   di   procedere
sollecitamente  alle  occorrenti  attivita'  di  bonifica del relitto
principale   Haven,   al  fine  di  evitare  il  peggioramento  delle
condizioni  ambientali  dovute  al  costante rilascio di sostanze che
producono emissioni inquinanti nel mare circostante;
  Ritenuto  che  dalle  ispezioni,  dai  controlli  e dalle verifiche
eseguite  sul  relitto sono stati individuati come obiettivi generali
della  bonifica  la totale eliminazione delle circa 102 tonnellate di
idrocarburi cosiddetti «migranti» presenti nel relitto Haven in forma
fluida,  con  successivo  trasporto  e  smaltimento degli idrocarburi
recuperati;
  Considerata  la  quantita'  di  idrocarburi coinvolta, le peculiari
caratteristiche dell'ambiente marino inquinato e l'importanza sociale
ed  economica  del  contesto, che inducono a ritenere tale evento per
molti  aspetti  senza precedenti conferendo al fenomeno una rilevanza
tale  da  legittimare interventi fortemente impegnativi, in relazione
alle  risorse  finanziarie  occorrenti  ed  alle  complessita'  delle
problematiche ivi connesse;
  Ravvisata,  quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile
finalizzata  ad  evitare ulteriori situazioni di pericolo o eventuali
danni  a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti
di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
  Vista  la legge 16 luglio 1998, n. 239, che all'art. 5, prevede che
le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze
con  gli  Assicuratori  della  Haven  ed  il  Fondo Internazionale di
Compensazione  (IOCPF),  siano  destinati,  in  via prioritaria, alle
residue  spese  relative  agli  interventi  effettuati  in  occasione
dell'affondamento  della  motocisterna  Haven,  avvenuto  l'11 aprile
1991,  nonche'  ai  connessi  oneri  per  interessi  e  rivalutazione
monetaria,  e ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto
di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del
sinistro;
  Vista  la  Convenzione  sottoscritta  il  15 novembre  1999  tra il
Ministero  dell'ambiente, la regione Liguria e l'Istituto centrale di
ricerca  applicata al mare (ICRAM) per la realizzazione di interventi
di  bonifica  del  tratto  di  mare  a  suo  tempo  interessato dallo
sversamento   di   idrocarburi   conseguente  all'affondamento  della
motonave Haven;
  Visto  che  l'art. 2, comma 1, della citata Convenzione prevede che
il  Ministero dell'ambiente trasferisca alla regione Liguria la somma
di  lire 32 miliardi per l'esecuzione degli interventi di bonifica, a
gravare    sui    fondi   rivenienti   dalla   suddetta   definizione
stragiudiziale delle controversie;
  Visto  il  Piano  degli interventi di bonifica elaborato dall'ICRAM
che forma parte integrante e sostanziale della predetta Convenzione;
  Visto,  inoltre,  l'Accordo  di  Programma  stipulato il 4 dicembre
1999,  tra  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
la  regione  Liguria,  le province ed i comuni costieri del tratto di
costa  da  Arenano  ad  Albissola Marina, a seguito del quale tra gli
interventi   da   effettuare   vi  e'  anche  quello  finalizzato  al
miglioramento  della  qualita'  delle  acque  costiere  dei comuni di
Arenano  e  Cogoleto,  attraverso  la realizzazione di un impianto di
depurazione di acque reflue urbane;
  Visto, infine, l'atto d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2003 tra la
regione  Liguria,  la  provincia  di  Genova,  ed i comuni di Genova,
Arenano e Cogoleto;
  Ritenuto  che le attivita' finalizzate alla bonifica definitiva del
relitto    principale    della    Haven,    nonche'   alla   relativa
riqualificazione  ambientale  del  tratto  costiero  coinvolto,  sono
divenute  oramai  improcrastinabili  in  quanto,  sebbene  non  siano
esattamente  prevedibili  i  tempi  e  le  modalita'  occorrenti  per
consentire  la fuoriuscita del greggio, nafta, gasolio ed olio ancora
contenuti  all'interno  del  relitto, potrebbe verificarsi, a seguito
del  costante  processo  corrosivo  delle  strutture  metalliche  del
relitto,  il  totale collasso strutturale con il conseguente rilascio
delle sostanze nocive contenute al suo interno;
  Vista  la  nota  del  3 ottobre  2005  del Presidente della regione
Liguria;
  Visto  l'esito della riunione tenutasi presso la regione Liguria in
data 3 novembre 2005;
  Acquisita l'intesa della regione Liguria;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Il   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  Commissario
delegato,   e   dispone,   in   termini  di  somma  urgenza,  per  la
realizzazione di tutti gli interventi finalizzati al compimento delle
attivita'  di  bonifica  del  relitto  principale  della  VCCL Haven,
nonche'  al  miglioramento  della  qualita'  delle acque costiere dei
comuni  di  Arenano  e  Cogoleto  e  del  litorale  di Genova Vesima,
utilizzando   le   procedure   d'urgenza   previste  dall'ordinamento
giuridico vigente.
  2. Per l'adozione delle iniziative di cui al comma 1 e comunque per
le  finalita'  di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato
operera'  in  raccordo  con  il  Presidente  della  regione  Liguria,
disponendo  dell'importo  di euro 5.520.000,00 a carico della regione
Liguria,  nell'ambito anche dell'importo gia' stanziato dal Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio a favore della regione
Liguria  ai  sensi  dell'art.  2, comma 1 della Convenzione citata in
premessa,  nonche'  delle  ulteriori risorse finanziarie che verranno
assegnate  allo  scopo dalle Amministrazioni statali, anche locali, e
dagli Enti Pubblici.
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite su una contabilita'
speciale   appositamente  istituita  secondo  le  modalita'  previste
dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, intestata al Commissario delegato.
  4.  Il  Commissario  delegato trasmette trimestralmente al Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio ed alla regione Liguria
una  relazione  sullo  stato  di attuazione degli interventi sotto il
profilo  sia tecnico che amministrativo-contabile nonche', al termine
degli    stessi,    una    relazione   conclusiva   corredata   della
rendicontazione delle spese sostenute.
  5.  Per  l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  alla  presente
ordinanza,  il  Commissario  delegato  puo'  avvalersi di un soggetto
attuatore  cui  e'  riconosciuto  un compenso mensile pari al 40% del
trattamento  economico in godimento, a valere sulle risorse del Fondo
per la protezione civile.